IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo
17; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   132   e,   in
particolare, l'articolo 4, comma 5; 
  Visto l'articolo 116  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  novembre  2020,  n.  159,   e,   in
particolare, l'articolo 1, comma 4-octies; 
  Visti i regolamenti (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 5 febbraio  2013,  (UE)  n.  168/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del  15  gennaio  2013,  (UE)  2016/1628  del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  14  settembre  2016,  (UE)
2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30  maggio  2018,
concernenti l'omologazione e la vigilanza del mercato dei  veicoli  a
motore e dei loro rimorchi, nonche' dei  sistemi,  dei  componenti  e
delle entita' tecniche indipendenti destinati a tali veicoli; 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice  della
navigazione e il relativo regolamento per l'esecuzione, adottato  con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
  Vista la legge  3  aprile  1989,  n.  147,  recante  adesione  alla
convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo,
con annesso, adottata ad Amburgo il 27  aprile  1979  e  il  relativo
regolamento di attuazione adottato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 settembre 1994, n. 662; 
  Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante legge quadro per  il
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della  Corte  dei  conti  e,  in
particolare, l'articolo 3; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante  il  riordino  della
legislazione in materia portuale; 
  Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante  «Disciplina  delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo»; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare, l'articolo 1, comma 2, nonche' gli articoli da 41 a 44; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   ed   in
particolare, l'articolo 17, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284,  concernente
il  riordino  della  Consulta  generale  per  l'autotrasporto  e  del
Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori e,  in
particolare, l'articolo 10; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Visto il decreto  legislativo  8  ottobre  2010,  n.  191,  recante
attuazione  della  direttiva  2008/57/CE   e   2009/131/CE   relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario europeo; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  165,  recante
attuazione della  direttiva  2009/18/CE  che  stabilisce  i  principi
fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore  del
trasporto  marittimo  e  che  modifica  le  direttive  1999/35/CE   e
2002/59/CE; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214   e,   in
particolare,  l'articolo  37  che   ha   istituito   l'Autorita'   di
regolazione dei trasporti; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione e, in particolare, l'articolo 1, comma
7; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto-legge  28  marzo  2014,  n.  47,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 maggio  2014,  n.  80,  recante  misure
urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e
per Expo 2015; 
  Vista la  legge  11  dicembre  2016,  n.  232  e,  in  particolare,
l'articolo 1, commi 613-615, in materia di Piano strategico nazionale
della mobilita' sostenibile; 
  Visto il decreto legislativo 16  dicembre  2016,  n.  257,  recante
disciplina di attuazione della direttiva  2014/94/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di
una infrastruttura per i combustibili alternativi e, in  particolare,
l'articolo 3, comma 7, in materia di promozione della  diffusione  di
combustibili alternativi; 
  Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, in  materia  di
razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e
di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata  al
rilascio di un documento unico; 
  Visto il decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,  n.   172,   e,   in
particolare, l'articolo 15-ter, comma 4; 
  Visto l'articolo 12 del decreto-legge 28  febbraio  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
che istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie  e
delle infrastrutture stradali e autostradali; 
  Visti il  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.  50,  recante
attuazione della direttiva 2016/798  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie  e  il
decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recante  attuazione  della
direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dell'11
maggio 2016, relativa all'interoperabilita' del  sistema  ferroviario
dell'Unione europea (rifusione); 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   e,   in
particolare, l'articolo 4, comma 1, che  ha  istituito  la  Struttura
tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, operativa fino al 31 dicembre 2020; 
  Vista la legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n.
204, recante regolamento di  riordino  del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre  2018,
n. 152,  regolamento  recante  norme  per  l'attuazione  del  sistema
telematico centrale della nautica da diporto; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre  2014  e,  in  particolare,  la  tabella  n.  2,   che   ha
rideterminato   la   dotazione   organica   del    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
31 maggio 2019, n. 226, con il quale sono stati definiti  funzioni  e
compiti della Struttura  tecnica  di  missione  istituita  presso  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
dicembre 2019 concernente la ripartizione in capitoli delle Unita' di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato  per
l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 - 2022; 
  Vista  la  nota  prot.  n.  29644  del  14  luglio  2020,  con  cui
l'Amministrazione   ha   informato   le   organizzazioni    sindacali
rappresentative e considerato  l'apposito  incontro  tenutosi  il  20
luglio 2020; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 10 dicembre 2020; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2020; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2020; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministro per la pubblica amministrazione; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Funzioni del Ministero 
 
  Il presente regolamento disciplina l'organizzazione  del  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   di   seguito   denominato
«Ministero». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O. n. 86. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  17,  della  citata
          legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              -  Il  decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   104
          (Disposizioni urgenti per il trasferimento  di  funzioni  e
          per la riorganizzazione dei  Ministeri  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali, delle politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, dello  sviluppo  economico,  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  delle
          infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
          rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
          e delle carriere e per i compensi per lavoro  straordinario
          delle Forze di polizia  e  delle  Forze  armate  e  per  la
          continuita' delle funzioni dell'Autorita' per  le  garanzie
          nelle comunicazioni), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 222 del 21 settembre  2019,  e'  stato  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20  novembre
          2019. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  5,  del
          citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132: 
              «Art. 4 (Istituzione della  Struttura  tecnica  per  il
          controllo interno del Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti). - (Omissis). 
              5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
          autorizzato, fino al 31 luglio 2020, a procedere, anche con
          riferimento ai compiti e alle funzioni previsti dai commi 1
          e 2, alla riorganizzazione dei propri uffici, ivi  compresi
          quelli di  diretta  collaborazione,  mediante  uno  o  piu'
          regolamenti adottati, previo parere del Consiglio di Stato,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
          e con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
          delibera del Consiglio dei ministri. I regolamenti  di  cui
          al primo periodo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri
          a  carico  della  finanza  pubblica  e  sono  soggetti   al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. A decorrere dalla data di efficacia di
          ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il
          Ministero interessato,  il  regolamento  di  organizzazione
          vigente. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 116, del decreto-legge 18 marzo
          2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
          aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 116 (Termini riorganizzazione Ministeri). - 1. In
          considerazione dello  stato  di  emergenza  sul  territorio
          nazionale   relativo   al   rischio   sanitario    connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
          ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,  i  termini  previsti
          dalla normativa  vigente  concernenti  i  provvedimenti  di
          riorganizzazione dei Ministeri con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra il 1° marzo  e
          il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla
          data individuata dalle rispettive disposizioni normative.». 
              - Il decreto legge  7  ottobre  2020,  n.  125  (Misure
          urgenti connesse con la proroga della  dichiarazione  dello
          stato di emergenza epidemiologica  da  COVID-19  e  per  la
          continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche'
          per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno
          2020), e' stato convertito, con modificazioni, dalla  legge
          27 novembre 2020, n. 27 (Misure  urgenti  connesse  con  la
          proroga  della  dichiarazione  dello  stato  di   emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19,  per   il   differimento   di
          consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020   e   per   la
          continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche'
          per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno
          2020, e disposizioni  urgenti  in  materia  di  riscossione
          esattoriale), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  300
          del 3 dicembre 2020. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  4-octies,
          del  citato  decreto-legge  7   ottobre   2020,   n.   125,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  novembre
          2020, n. 27: 
              «Art. 1 (Misure urgenti strettamente  connesse  con  la
          proroga della dichiarazione dello  stato  di  emergenza  da
          COVID-19). - (Omissis). 
              4-octies. All'articolo 116 del decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del
          decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.  132,  per
          l'adozione  dei  provvedimenti  di  riorganizzazione  degli
          uffici del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
          ivi compresi quelli di diretta collaborazione, e' differito
          al 31 dicembre 2020». 
              (Omissis).». 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  167/2013  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  del  5  febbraio  2013,  relativo
          all'omologazione e alla vigilanza del mercato  dei  veicoli
          agricoli e forestali (Testo rilevante ai fini del SEE),  e'
          pubblicato nella GUUE del 2 marzo 2013, n. L 60. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  168/2013  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  del  15  gennaio  2013,  relativo
          all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a
          motore a due o tre ruote e dei quadricicli (Testo rilevante
          ai fini del SEE), e' pubblicato  nella  GUUE  del  2  marzo
          2013, n. L 60. 
              - Il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento  europeo
          e del  Consiglio  del  14  settembre  2016,  relativo  alle
          prescrizioni  in  materia  di  limiti   di   emissione   di
          inquinanti  gassosi   e   particolato   inquinante   e   di
          omologazione per i motori a combustione  interna  destinati
          alle  macchine  mobili  non  stradali,  e  che  modifica  i
          regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica
          e abroga la direttiva 97/68/CE (Testo rilevante ai fini del
          SEE), e' pubblicato nella GUUE del 16 settembre 2016, n.  L
          252. 
              - Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione
          e alla vigilanza del mercato dei veicoli  a  motore  e  dei
          loro rimorchi, nonche' dei sistemi, dei componenti e  delle
          entita' tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che
          modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n.  595/2009
          e abroga la direttiva 2007/46/CE (Testo rilevante  ai  fini
          del SEE), e' pubblicato nella GUUE del 14 giugno  2018,  n.
          L. 252. 
              - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice  della
          navigazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  93
          del 18 aprile 1942, Ediz. Spec. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          febbraio 1952, n. 328  (Approvazione  del  regolamento  per
          l'esecuzione  del  codice  della  navigazione  (Navigazione
          marittima), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  94
          del 21 aprile 1952, S.O. 
              -  La  legge  3  aprile  1989,  n.  47  (Adesione  alla
          convenzione internazionale sulla ricerca ed il  salvataggio
          marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo  il  27  aprile
          1979, e  sua  esecuzione),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1989. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della  L.
          3  aprile  1989,  n.   147,   concernente   adesione   alla
          convenzione internazionale sulla ricerca ed il  salvataggio
          marittimo, adottata ad  Amburgo  il  27  aprile  1979),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1°  dicembre
          1994. 
              - La legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per  il
          trasporto di persone mediante autoservizi pubblici  non  di
          linea), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
          gennaio 1992. 
              - La legge 14 gennaio  1994,  n.  20  (Disposizioni  in
          materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio
          1994. 
              - Si  riporta  l'articolo  3,  della  citata  legge  14
          gennaio 1994, n. 20: 
              «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte  dei
          conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'  della
          Corte dei conti si  esercita  esclusivamente  sui  seguenti
          atti non aventi forza di legge: 
                a) provvedimenti emanati a seguito  di  deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                b) atti del Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                c-bis); 
                d) provvedimenti dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                e) ; 
                f) provvedimenti di disposizione del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
                f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,  comma
          6, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive modificazioni; 
                f-ter)  atti  e   contratti   concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                g)   decreti   che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
          in  ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria   per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro; 
                l) atti che il Presidente del Consiglio dei  Ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
              1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
              3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
              4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
              5. Nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
              7. Restano ferme, relativamente agli  enti  locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,  la  Corte  dei  conti   puo'   richiedere   alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
          n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
              9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si
          applicano, in quanto compatibili con le disposizioni  della
          presente legge, le norme procedurali di cui al testo  unico
          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio
          decreto   12   luglio   1934,   n.   1214,   e   successive
          modificazioni. 
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della Corte dei conti che la presiede,  dai  presidenti  di
          sezione preposti al coordinamento e da tutti  i  magistrati
          assegnati a funzioni di controllo. La sezione e'  ripartita
          annualmente in quattro collegi dei quali  fanno  parte,  in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti di sezione preposti al coordinamento. I  collegi
          hanno distinta competenza per tipologia di controllo o  per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta  dal  presidente
          della Corte dei conti ed  e'  composta  dai  presidenti  di
          sezione  preposti  al  coordinamento  e   da   trentacinque
          magistrati assegnati a funzioni di  controllo,  individuati
          annualmente dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione  di
          almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per
          ciascuna delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni
          delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti. 
              10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
              11. Ferme restando le ipotesi di  deferimento  previste
          dall'articolo 24 del citato testo unico delle  leggi  sulla
          Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
          21  marzo  1953,  n.  161,  la  sezione  del  controllo  si
          pronuncia in ogni caso in cui insorge  il  dissenso  tra  i
          competenti magistrati circa la legittimita'  di  atti.  Del
          collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
          il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni, in relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che
          richiedono tempestivi  accertamenti  e  verifiche,  dandone
          notizia alla sezione del controllo. 
              13. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              - La legge 28  gennaio  1994,  n.  84  (Riordino  della
          legislazione in  materia  portuale),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1994, S.O. n. 21. 
              - La legge 9 dicembre 1998, n.  431  (Disciplina  delle
          locazioni e del rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso
          abitativo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  292
          del 15 dicembre 1998, S.O. n. 203. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203  del  30  agosto
          1999, S.O. n. 163. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 2 e gli articoli da 41
          a 44 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: 
              «Art.1 (Oggetto). - (Omissis). - 2. In nessun  caso  le
          norme  del  presente  decreto  legislativo  possono  essere
          interpretate nel senso della attribuzione allo Stato,  alle
          sue  amministrazioni  o  ad  enti  pubblici  nazionali,  di
          funzioni  e  compiti  trasferiti,   delegati   o   comunque
          attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle  autonomie
          funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di  entrata
          in vigore  del  presente  decreto  legislativo,  ovvero  da
          conferire ai  sensi  dei  decreti  legislativi  emanati  in
          attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59." 
              «Art. 41 (Istituzione del ministero e attribuzioni).  -
          1. E' istituito il ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. 
              2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti allo Stato in materia  di  identificazione  delle
          linee  fondamentali   dell'assetto   del   territorio   con
          riferimento alle reti infrastrutturali e al  sistema  delle
          citta' e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali  e
          opere   di   competenza   statale;   politiche   urbane   e
          dell'edilizia abitativa; opere marittime  e  infrastrutture
          idrauliche; trasporti e viabilita'. 
              3.  Al  ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri  dei  lavori
          pubblici e dei trasporti e della navigazione,  nonche'  del
          dipartimento  per  le  aree  urbane  istituito  presso   la
          presidenza del consiglio dei  ministri,  eccettuate  quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri
          o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni  conferite
          alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e  per  gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59." 
              «Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il ministero svolge in
          particolare le funzioni e i compiti  di  spettanza  statale
          nelle seguenti aree funzionali: 
                a)  programmazione,  finanziamento,  realizzazione  e
          gestione   delle   reti   infrastrutturali   di   interesse
          nazionale, ivi comprese le reti  elettriche,  idrauliche  e
          acquedottistiche,  e  delle  altre   opere   pubbliche   di
          competenza dello Stato, ad eccezione di quelle  in  materia
          di  difesa;  qualificazione  degli  esecutori   di   lavori
          pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; 
                b) edilizia residenziale; aree urbane; 
                c) navigazione e trasporto marittimo;  vigilanza  sui
          porti; demanio marittimo;  sicurezza  della  navigazione  e
          trasporto  nelle  acque  interne;  programmazione,   previa
          intesa con le regioni interessate, del  sistema  idroviario
          padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo; 
                d) trasporto terrestre, circolazione  dei  veicoli  e
          sicurezza dei trasporti terrestri. 
                d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo  quanto
          disposto da leggi e regolamenti, concernenti le  competenze
          disciplinate dall'articolo 41 e  dal  presente  comma,  ivi
          comprese le espropriazioni; 
                d-ter) pianificazione delle reti, della  logistica  e
          dei   nodi   infrastrutturali   di   interesse   nazionale,
          realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione  dei
          relativi interventi; 
                d-quater) politiche dell'edilizia  concernenti  anche
          il sistema delle citta' e delle aree metropolitane. 
              2. Il ministero svolge, altresi', funzioni e compiti di
          monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree  di  cui  al
          comma 1, nonche' funzioni  di  vigilanza  sui  gestori  del
          trasporto derivanti dalla legge, dalla  concessione  e  dai
          contratti di programma o di servizio,  fatto  salvo  quanto
          previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
              Art. 43 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola in
          dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4  e  5.
          Il numero dei dipartimenti  non  puo'  essere  superiore  a
          quattro, in relazione alle  aree  funzionali  definite  dal
          precedente articolo. 
              2. Il Ministero si articola in un numero non  superiore
          a  16  direzioni  generali  e   in   uffici   di   funzioni
          dirigenziali di livello generale, alla cui individuazione e
          organizzazione si provvede ai sensi  dell'articolo  4,  nei
          limiti  di  posti  di  funzione  individuati  dalla  pianta
          organica di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          26 marzo 2001, n. 177. La dotazione organica dei  dirigenti
          di seconda fascia di cui alla tabella A allegata al  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001  e'
          ridotta di due unita'. 
              2-bis. Il Ministero  si  avvale  delle  Capitanerie  di
          porto, alle quali non si applica il disposto  dell'articolo
          11. 
              2-ter. Sono istituiti a livello sovraregionale non piu'
          di dieci Servizi integrati infrastrutture e  trasporti,  di
          seguito denominati S.I.I.T., quali  organi  decentrati  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.   Ogni
          S.I.I.T.   e'   articolato   in   due   settori   relativi,
          rispettivamente,   all'area   infrastrutture   e   all'area
          trasporti, a ciascuno dei quali e'  preposto  un  dirigente
          generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni. Al S.I.I.T. competente per le regioni  Lazio
          e Abruzzo e' preposto un  dirigente  generale  nominato  ai
          sensi  dell'articolo  19,  comma  3,  del  citato   decreto
          legislativo n. 165 del 2001. I S.I.I.T.  svolgono  funzioni
          di   carattere   tecnico,   amministrativo,   operativo   e
          gestionale  nell'ambito  delle  competenze  di   cui   agli
          articoli 41 e 42, comprese le corrispondenti  attivita'  di
          servizio. 
              2-quater. I S.I.I.T. possono promuovere e  fornire,  su
          base convenzionale, servizi di contenuto tecnico  operativo
          e  gestionale  alle  amministrazioni  pubbliche,   comprese
          quelle regionali e locali anche  ad  ordinamento  autonomo,
          nonche' ai soggetti di cui alla legge 11 febbraio 1994,  n.
          109,  e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   nel
          rispetto delle funzioni e dei compiti ad essi spettanti. 
              2-quinquies.   Con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica, da emanare ai  sensi  dell'articolo  17,  comma
          4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro per la  funzione  pubblica  e  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  sentite  le  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative,  si  provvede  alla
          struttura organizzativa e funzionale dei  S.I.I.T.  e  alla
          loro  articolazione  territoriale,  secondo   il   criterio
          dell'efficiente  dimensionamento  delle  strutture  e   dei
          corrispondenti    bacini     di     utenza,     utilizzando
          prioritariamente il personale assegnato agli altri  uffici,
          anche al fine di incrementare la qualita' delle funzioni  e
          delle attivita'  rese  nei  confronti  dei  singoli,  delle
          imprese e delle pubbliche amministrazioni appartenenti agli
          enti territoriali. 
              2-sexies.  Dalla  data  di  entrata   in   vigore   del
          regolamento di cui al comma 2-quinquies sono  soppresse  le
          strutture periferiche del Ministero dei trasporti  e  della
          navigazione e del Ministero dei lavori pubblici. 
              2-septies. Con uno o piu' decreti del Presidente  della
          Repubblica, da emanare ai  sensi  dell'articolo  17,  comma
          4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentite  le
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative,  di
          concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  si  provvede,  nel
          rispetto delle disposizioni di cui al  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni: 
                a) alla riorganizzazione del Ministero; 
                b)  al  riordinamento  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatoria del
          Governo e organo di consulenza facoltativa per le regioni e
          gli altri enti pubblici competenti  in  materia  di  lavori
          pubblici.» 
              «Art. 44  (Agenzia  dei  trasporti  terrestri  e  delle
          infrastrutture). - 1. E' istituita l'agenzia dei  trasporti
          terrestri e delle infrastrutture nelle  forme  disciplinate
          dagli articoli 8 e 9. 
              2. L'agenzia svolge le funzioni spettanti allo Stato in
          relazione: 
                a) alla definizione  degli  standard  e  prescrizioni
          tecniche in materia di sicurezza dei trasporti terrestri; 
                b)  alla  vigilanza  ai  fini  della  sicurezza   dei
          trasporti ad impianto fisso, fatto salvo  quanto  stabilito
          dall'articolo  4,  comma  1,  lettera   b),   del   decreto
          legislativo 19 novembre 1997, n. 422; 
                c) alla omologazione e  approvazione  dei  veicoli  a
          motore e loro rimorchi, loro componenti e  unita'  tecniche
          indipendenti; 
                d) alla vigilanza e al controllo tecnico  in  materia
          di revisioni generali e parziali sui veicoli a motore  e  i
          loro rimorchi, anche se svolte tramite officine autorizzate
          ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105 del
          decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,  nonche'  in
          materia di visite e prove di veicoli  in  circolazione  per
          trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento
          ai veicoli adibiti  al  trasporto  di  merci  pericolose  e
          deperibili; 
                e)  alla  certificazione   attribuita   all'organismo
          notificato di cui all'articolo 20 della direttiva 96/48  CE
          del Consiglio del 23  luglio  1996,  ed  in  generale  alla
          certificazione  in  applicazione  delle   norme   di   base
          nell'ambito dei sistemi, sottosistemi, prodotti e  processi
          relativi ai sistemi di trasporto; 
                f)  alla  definizione  di  standard  e   prescrizioni
          tecniche in materia di sicurezza stradale e norme  tecniche
          relative alle strade e loro pertinenze ed alla  segnaletica
          stradale, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile  1992,
          n. 285; 
                g) ai collegamenti informatici  e  alle  banche  dati
          nazionali gestiti presso il centro elaborazione dati  della
          motorizzazione civile. 
              3.  Spetta  altresi'   all'agenzia   il   coordinamento
          dell'interoperabilita' dei sistemi di trasporto. 
              4. All'agenzia sono assegnate le competenze progettuali
          e gestionali in materia  di  infrastrutture  di  competenza
          statale, ivi comprese quelle esercitate dai  provveditorati
          alle opere pubbliche e dagli uffici opere marittime. 
              5.  Sono  soppresse  le  strutture  del  ministero  dei
          trasporti e della navigazione e del  ministero  dei  lavori
          pubblici che svolgono le funzioni ed  i  compiti  demandati
          all'agenzia, ai sensi dei  precedenti  commi.  Il  relativo
          personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia. 
              6. L'agenzia puo' articolarsi in strutture territoriali
          di livello regionale.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O. n. 112. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S.O. n. 93. 
              - Si riporta l'articolo 17, comma 1, del citato decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art. 17 (Responsabile per la  transizione  digitale  e
          difensore   civico   digitale).   -   1.    Le    pubbliche
          amministrazioni  garantiscono  l'attuazione   delle   linee
          strategiche per la riorganizzazione e  la  digitalizzazione
          dell'amministrazione definite dal Governo in  coerenza  con
          le   Linee   guida.   A   tal   fine,   ciascuna   pubblica
          amministrazione affida  a  un  unico  ufficio  dirigenziale
          generale, fermo restando  il  numero  complessivo  di  tali
          uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale  e
          i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
          realizzazione di un'amministrazione digitale e  aperta,  di
          servizi facilmente utilizzabili e di  qualita',  attraverso
          una  maggiore  efficienza  ed  economicita'.  Al   suddetto
          ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: 
                a)  coordinamento  strategico  dello   sviluppo   dei
          sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in  modo
          da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici  e
          organizzativi comuni; 
                b)  indirizzo  e  coordinamento  dello  sviluppo  dei
          servizi, sia  interni  che  esterni,  forniti  dai  sistemi
          informativi     di      telecomunicazione      e      fonia
          dell'amministrazione; 
                c)   indirizzo,   pianificazione,   coordinamento   e
          monitoraggio della sicurezza informatica  relativamente  ai
          dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche  in  relazione
          al sistema pubblico di connettivita',  nel  rispetto  delle
          regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; 
                d)  accesso  dei  soggetti  disabili  agli  strumenti
          informatici  e  promozione  dell'accessibilita'  anche   in
          attuazione di quanto previsto dalla legge 9  gennaio  2004,
          n. 4; 
                e)   analisi    periodica    della    coerenza    tra
          l'organizzazione dell'amministrazione  e  l'utilizzo  delle
          tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
          di migliorare la soddisfazione dell'utenza  e  la  qualita'
          dei  servizi  nonche'  di  ridurre  i  tempi  e   i   costi
          dell'azione amministrativa; 
                f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
          dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); 
                g)  indirizzo,  coordinamento  e  monitoraggio  della
          pianificazione prevista per lo sviluppo e la  gestione  dei
          sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 
                h) progettazione  e  coordinamento  delle  iniziative
          rilevanti ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione  di
          servizi  in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante   gli
          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche
          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e
          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
          la   realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi
          informativi cooperativi; 
                i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
          delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio  dei
          Ministri o dal Ministro delegato  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie; 
                j) pianificazione e  coordinamento  del  processo  di
          diffusione, all'interno dell'amministrazione,  dei  sistemi
          di  identita'  e  domicilio  digitale,  posta  elettronica,
          protocollo informatico, firma digitale o firma  elettronica
          qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
          di accessibilita' e fruibilita'  nonche'  del  processo  di
          integrazione e interoperabilita' tra i  sistemi  e  servizi
          dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis; 
                j-bis) pianificazione e coordinamento degli  acquisti
          di  soluzioni  e  sistemi  informatici,  telematici  e   di
          telecomunicazione al fine di garantirne  la  compatibilita'
          con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e,  in
          particolare, con quelli stabiliti nel  piano  triennale  di
          cui all'articolo 16, comma 1, lettera b). 
              (Omissis).». 
              - Il decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  284
          (Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del
          Comitato    centrale    per    l'Albo    nazionale    degli
          autotrasportatori) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 6 del 9 gennaio 2006, S.O. n.5. 
              -  Si  riporta  l'articolo  10,  del   citato   decreto
          legislativo 21 novembre 2005, n. 284: 
              «Art. 10 (Composizione). - 1. Il Comitato  centrale  e'
          composto  dai  seguenti  membri  effettivi,  nominati   con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: 
                a) un Dirigente del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale
          nell'ambito di quelli previsti dall'articolo  2,  comma  5,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  3  dicembre
          2008, n.  211  "Regolamento  recante  riorganizzazione  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti",   con
          funzioni di Presidente; 
                b)  due   Vicepresidenti,   dei   quali   il   primo,
          responsabile dell'attivita' amministrativa e contabile, con
          incarico  di  livello  dirigenziale   di   seconda   fascia
          assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo  14,
          comma 4, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
          dicembre 2008, n. 211 ed il secondo e' eletto dallo  stesso
          Comitato   centrale,   nell'ambito   dei   componenti    in
          rappresentanza  delle  associazioni  di   categoria   degli
          autotrasportato; 
                c)    quattro    rappresentanti,    con     qualifica
          dirigenziale, del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti; 
                d) un rappresentante, con qualifica dirigenziale, per
          ciascuno dei Ministeri degli affari  esteri,  dell'interno,
          dell'economia   e   delle   finanze,    della    giustizia,
          dell'ambiente e  tutela  del  territorio,  delle  politiche
          comunitarie,  del  lavoro  e   politiche   sociali,   delle
          politiche agricole e forestali, delle attivita' produttive,
          e degli affari regionali; 
                e) quattro rappresentanti delle Regioni, di cui  tre,
          rispettivamente, delle Regioni dell'Italia  settentrionale,
          centrale e meridionale,  ed  uno  in  rappresentanza  delle
          regioni a statuto speciale o  delle  province  autonome  di
          Trento e Bolzano; 
                f) un rappresentante per ciascuna delle  associazioni
          di   categoria   degli   autotrasportatori,   nonche'    un
          rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di
          rappresentanza,   assistenza   e   tutela   del   movimento
          cooperativo  giuridicamente  riconosciute   dal   Ministero
          competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano
          i seguenti requisiti: 
                  1) ordinamento interno a base democratica,  sancito
          dallo statuto; 
                  2) potere di  rappresentanza,  risultante  in  modo
          esplicito   dallo   statuto,    della    categoria    degli
          autotrasportatori,   con   esclusione   di    contemporanea
          rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti; 
                  3) anzianita' di costituzione,  avvenuta  con  atto
          notarile, di almeno cinque  anni,  durante  i  quali  siano
          state  date,  in  maniera  continuativa,  anche  a  livello
          provinciale,    manifestazioni    di    attivita'    svolte
          nell'interesse professionale della categoria; 
                  4) non  meno  di  cinquecento  imprese  iscritte  a
          livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di
          veicoli aventi massa complessiva non inferiore a  ventimila
          tonnellate; 
                  5) organizzazione periferica comprovata con proprie
          sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali; 
                  6) essere stata firmataria, nel corso degli  ultimi
          dieci anni, di rinnovi del contratto  collettivo  nazionale
          di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione; 
                  7)  essere  rappresentata  in  seno  al   Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il
          tramite delle Confederazioni alle quali aderisce; 
                g). 
              2. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. 
              3. I componenti del Comitato centrale durano in  carica
          tre anni e possono essere confermati. Essi  possono  essere
          sostituiti  nel  corso  del  mandato,  su  richiesta  delle
          Amministrazioni  o  delle  organizzazioni  che   li   hanno
          designati.». 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni),
          e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  254  del  31
          ottobre 2009, S.O. n. 197. 
              -  Il  decreto  legislativo  8  ottobre  2010,  n.  191
          (Attuazione  della  direttiva  2008/57/CE   e   2009/131/CE
          relativa  all'interoperabilita'  del  sistema   ferroviario
          comunitario), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271
          del 19 novembre 2010, S.O. n. 255. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  165
          (Attuazione della direttiva  2009/18/CE  che  stabilisce  i
          principi  fondamentali  in  materia  di   inchieste   sugli
          incidenti  nel  settore  del  trasporto  marittimo  e   che
          modifica  le  direttive  1999/35/CE   e   2002/59/CE),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233  del  6  ottobre
          2011. 
              -  Il   decreto-legge   6   dicembre   2011,   n.   201
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento  dei  conti   pubblici),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27  dicembre
          2011, S.O. n. 276. 
              - Si riporta l'articolo 37, del citato decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
              «Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei  trasporti).
          - 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei servizi
          di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre 1995, n.
          481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei trasporti,
          di seguito denominata «Autorita'», la quale opera in  piena
          autonomia e con indipendenza di giudizio e di  valutazione.
          La sede dell'Autorita' e' individuata  in  un  immobile  di
          proprieta' pubblica nella citta' di Torino, laddove  idoneo
          e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, entro il termine del 31  dicembre  2013.  In
          sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
          dell'Autorita' e'  costituito  entro  il  31  maggio  2012.
          L'Autorita' e'  competente  nel  settore  dei  trasporti  e
          dell'accesso alle  relative  infrastrutture  e  ai  servizi
          accessori, in conformita' con la disciplina europea  e  nel
          rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
          delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V  della
          parte seconda della Costituzione. L'Autorita'  esercita  le
          proprie competenze a decorrere dalla data di  adozione  dei
          regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14
          novembre 1995,  n.  481.  All'Autorita'  si  applicano,  in
          quanto compatibili,  le  disposizioni  organizzative  e  di
          funzionamento di cui alla medesima legge. 
              1-bis. L'Autorita' e' organo  collegiale  composto  dal
          presidente  e  da  due  componenti  nominati   secondo   le
          procedure di cui all'articolo 2, comma 7,  della  legge  14
          novembre 1995,  n.  481.  Ai  componenti  e  ai  funzionari
          dell'Autorita' si applica il regime previsto  dall'articolo
          2, commi da 8 a  11,  della  medesima  legge.  Il  collegio
          nomina  un  segretario   generale,   che   sovrintende   al
          funzionamento dei servizi e degli uffici e ne  risponde  al
          presidente. 
              1-ter. I componenti  dell'Autorita'  sono  scelti,  nel
          rispetto  dell'equilibrio  di  genere,   tra   persone   di
          indiscussa  moralita'  e  indipendenza  e   di   comprovata
          professionalita' e competenza  nei  settori  in  cui  opera
          l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza   essi   non   possono
          esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
          professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o
          dipendenti di soggetti pubblici  o  privati  ne'  ricoprire
          altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
          incarichi  elettivi  o  di   rappresentanza   nei   partiti
          politici, ne' avere interessi  diretti  o  indiretti  nelle
          imprese operanti nel settore di competenza  della  medesima
          Autorita'. I  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche
          sono   collocati   fuori   ruolo   per   l'intera    durata
          dell'incarico. I componenti  dell'Autorita'  sono  nominati
          per  un  periodo  di  sette  anni  e  non  possono   essere
          confermati  nella  carica.  In   caso   di   dimissioni   o
          impedimento del presidente o di un  membro  dell'Autorita',
          si procede alla sostituzione secondo  le  regole  ordinarie
          previste per la nomina dei  componenti  dell'Autorita',  la
          loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato. 
              2. L'Autorita' e' competente nel settore dei  trasporti
          e  dell'accesso  alle   relative   infrastrutture   ed   in
          particolare provvede: 
                a) a garantire, secondo metodologie  che  incentivino
          la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
          contenimento dei costi per  gli  utenti,  le  imprese  e  i
          consumatori,   condizioni   di   accesso   eque    e    non
          discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,  portuali,
          aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
          competenze dell'Agenzia per le  infrastrutture  stradali  e
          autostradali di cui all'articolo  36  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111,  nonche'  in  relazione  alla
          mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
          locale e urbano anche collegata  a  stazioni,  aeroporti  e
          porti; 
                b) a definire, se ritenuto  necessario  in  relazione
          alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
          singoli mercati  dei  servizi  dei  trasporti  nazionali  e
          locali, i criteri per la fissazione da parte  dei  soggetti
          competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi,  tenendo
          conto dell'esigenza di  assicurare  l'equilibrio  economico
          delle  imprese  regolate,  l'efficienza  produttiva   delle
          gestioni e il contenimento dei costi  per  gli  utenti,  le
          imprese, i consumatori; 
                c) a verificare la corretta applicazione da parte dei
          soggetti interessati dei criteri  fissati  ai  sensi  della
          lettera b); 
                d) a stabilire le condizioni minime di  qualita'  dei
          servizi di trasporto nazionali e locali connotati da  oneri
          di servizio pubblico, individuate  secondo  caratteristiche
          territoriali di domanda e offerta; 
                e) a  definire,  in  relazione  ai  diversi  tipi  di
          servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
          degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria,  che
          gli utenti possono esigere nei confronti  dei  gestori  dei
          servizi e delle infrastrutture  di  trasporto;  sono  fatte
          salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la  protezione
          degli  utenti  che  i   gestori   dei   servizi   e   delle
          infrastrutture possono inserire  nelle  proprie  carte  dei
          servizi; 
                f) a definire i criteri per la  determinazione  delle
          eccezioni al principio della minore estensione territoriale
          dei lotti di gara rispetto  ai  bacini  di  pianificazione,
          tenendo  conto  della  domanda  effettiva   e   di   quella
          potenziale, delle economie di scala e di  integrazione  tra
          servizi,  di  eventuali  altri  criteri  determinati  dalla
          normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei  bandi
          delle gare per l'assegnazione dei servizi di  trasporto  in
          esclusiva e delle convenzioni da  inserire  nei  capitolati
          delle medesime gare e a stabilire i criteri per  la  nomina
          delle  commissioni  aggiudicatrici;  con   riferimento   al
          trasporto ferroviario regionale, l'Autorita'  verifica  che
          nei  relativi  bandi  di  gara  non  sussistano  condizioni
          discriminatorie o che impediscano l'accesso  al  mercato  a
          concorrenti   potenziali   e    specificamente    che    la
          disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
          gara non costituisca un  requisito  per  la  partecipazione
          ovvero  un  fattore  di  discriminazione  tra  le   imprese
          partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
          concesso un tempo  massimo  di  diciotto  mesi,  decorrenti
          dall'aggiudicazione  definitiva,  per  l'acquisizione   del
          materiale rotabile indispensabile per  lo  svolgimento  del
          servizio. Con  riferimento  al  trasporto  pubblico  locale
          l'Autorita' definisce anche gli  schemi  dei  contratti  di
          servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
          societa' con prevalente partecipazione  pubblica  ai  sensi
          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
          quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di  gara  che
          per i predetti contratti di servizio esercitati in house  o
          affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
          obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore  deve
          rispettare,   nonche'   gli   obiettivi    di    equilibrio
          finanziario; per tutti  i  contratti  di  servizio  prevede
          obblighi di separazione contabile tra le  attivita'  svolte
          in regime di servizio pubblico e le altre attivita'; 
                g)   con   particolare   riferimento    al    settore
          autostradale, a stabilire per le nuove concessioni  nonche'
          per quelle di cui all'articolo  43,  comma  1  e,  per  gli
          aspetti  di  competenza,  comma  2  sistemi  tariffari  dei
          pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
          dell'indicatore di produttivita' X a  cadenza  quinquennale
          per  ciascuna  concessione;  a  definire  gli   schemi   di
          concessione da inserire nei bandi  di  gara  relativi  alla
          gestione o costruzione; a definire  gli  schemi  dei  bandi
          relativi  alle  gare  cui  sono  tenuti   i   concessionari
          autostradali per  le  nuove  concessioni;  a  definire  gli
          ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
          scopo di promuovere  una  gestione  plurale  sulle  diverse
          tratte e stimolare la concorrenza per confronto; 
                h)   con   particolare   riferimento    al    settore
          aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
          del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le  funzioni
          di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma
          2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in  attuazione
          della direttiva 2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dell'11  marzo  2009,  concernente  i   diritti
          aeroportuali; 
                i)   con    particolare    riferimento    all'accesso
          all'infrastruttura  ferroviaria,  a   svolgere   tutte   le
          funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
          del decreto legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,  e,  in
          particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
          pedaggi  da  parte  del  gestore  dell'infrastruttura  e  i
          criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e  a
          vigilare sulla loro  corretta  applicazione  da  parte  del
          gestore dell'infrastruttura; 
                l) l'Autorita', in caso  di  inosservanza  di  propri
          provvedimenti  o  di  mancata  ottemperanza  da  parte  dei
          soggetti  esercenti   il   servizio   alle   richieste   di
          informazioni o  a  quelle  connesse  all'effettuazione  dei
          controlli, ovvero nel caso  in  cui  le  informazioni  e  i
          documenti  non  siano  veritieri,  puo'  irrogare  sanzioni
          amministrative pecuniarie  determinate  in  fase  di  prima
          applicazione secondo le  modalita'  e  nei  limiti  di  cui
          all'articolo 2  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481.
          L'ammontare  riveniente  dal   pagamento   delle   predette
          sanzioni e' destinato ad un fondo per il  finanziamento  di
          progetti  a  vantaggio  dei  consumatori  dei  settori  dei
          trasporti, approvati dal Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti su  proposta  dell'Autorita'.  Tali  progetti
          possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni
          pubbliche nazionali e europee; 
                m) con particolare riferimento al  servizio  taxi,  a
          monitorare e verificare la corrispondenza  dei  livelli  di
          offerta del servizio taxi, delle tariffe e  della  qualita'
          delle  prestazioni  alle  esigenze  dei  diversi   contesti
          urbani,   secondo   i   criteri   di    ragionevolezza    e
          proporzionalita', allo scopo di  garantire  il  diritto  di
          mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
          proprie  competenze,  provvedono,  previa  acquisizione  di
          preventivo parere da parte dell'Autorita', ad  adeguare  il
          servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 
                  1)  l'incremento  del  numero  delle  licenze   ove
          ritenuto necessario anche in base alle  analisi  effettuate
          dalla  Autorita'  per  confronto  nell'ambito  di   realta'
          europee  comparabili,  a  seguito  di  un'istruttoria   sui
          costi-benefici anche ambientali, in relazione a  comprovate
          ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle  caratteristiche
          demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
          in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
          in deroga ove la programmazione numerica manchi o  non  sia
          ritenuta idonea dal comune  ad  assicurare  un  livello  di
          offerta adeguato, per il rilascio, a titolo  gratuito  o  a
          titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare  ai  soggetti
          in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo  6  della
          legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso  di  titolo
          oneroso, il relativo importo ed individuando,  in  caso  di
          eccedenza delle domande, uno o piu'  criteri  selettivi  di
          valutazione  automatica  o  immediata,  che  assicurino  la
          conclusione della procedura in  tempi  celeri.  I  proventi
          derivanti dal rilascio di licenze  a  titolo  oneroso  sono
          finalizzati ad adeguate compensazioni  da  corrispondere  a
          coloro che sono gia' titolari di licenza; 
                  2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i
          comuni  una  maggiore  liberta'   nell'organizzazione   del
          servizio   sia   per   fronteggiare   particolari    eventi
          straordinari o  periodi  di  prevedibile  incremento  della
          domanda   e   in   numero   proporzionato   alle   esigenze
          dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi
          come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 
                  3)   consentire   una   maggiore   liberta'   nella
          fissazione delle  tariffe,  la  possibilita'  di  una  loro
          corretta  e  trasparente  pubblicizzazione  a  tutela   dei
          consumatori, prevedendo la possibilita' per gli  utenti  di
          avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
          prestabiliti; 
                  4) migliorare la qualita' di offerta del  servizio,
          individuando  criteri  mirati  ad  ampliare  la  formazione
          professionale degli operatori con  particolare  riferimento
          alla sicurezza stradale  e  alla  conoscenza  delle  lingue
          straniere,  nonche'  alla  conoscenza  della  normativa  in
          materia fiscale, amministrativa e civilistica del  settore,
          favorendo  gli  investimenti  in   nuove   tecnologie   per
          l'efficientamento organizzativo ed ambientale del  servizio
          e adottando la carta dei servizi a livello regionale; 
                n)  con  riferimento  alla  disciplina  di  cui  alla
          lettera  m),  l'Autorita'  puo'  ricorrere   al   tribunale
          amministrativo regionale del Lazio. 
              3. Nell'esercizio  delle  competenze  disciplinate  dal
          comma 2 del presente articolo, l'Autorita': 
                a) puo' sollecitare e coadiuvare  le  amministrazioni
          pubbliche competenti  all'individuazione  degli  ambiti  di
          servizio  pubblico  e  dei  metodi  piu'   efficienti   per
          finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
          pubblici; 
                b)  determina  i  criteri  per  la  redazione   della
          contabilita' delle imprese  regolate  e  puo'  imporre,  se
          necessario per garantire  la  concorrenza,  la  separazione
          contabile e societaria delle imprese integrate; 
                c)   propone   all'amministrazione   competente    la
          sospensione,  la  decadenza  o  la  revoca  degli  atti  di
          concessione, delle convenzioni, dei contratti  di  servizio
          pubblico, dei contratti di programma e di ogni  altro  atto
          assimilabile comunque  denominato,  qualora  sussistano  le
          condizioni previste dall'ordinamento; 
                d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e
          l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio  delle
          sue  funzioni,  nonche'  raccoglie  da  qualunque  soggetto
          informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; 
                e) se sospetta possibili violazioni della regolazione
          negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni  presso  i
          soggetti sottoposti alla  regolazione  mediante  accesso  a
          impianti,  a  mezzi  di   trasporto   e   uffici;   durante
          l'ispezione,  anche  avvalendosi  della  collaborazione  di
          altri  organi  dello  Stato,  puo'  controllare   i   libri
          contabili e qualsiasi altro documento aziendale,  ottenerne
          copia, chiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre
          sigilli; delle operazioni ispettive e  delle  dichiarazioni
          rese deve essere redatto apposito verbale; 
                f) ordina la cessazione delle condotte  in  contrasto
          con gli atti di regolazione  adottati  e  con  gli  impegni
          assunti dai soggetti sottoposti a  regolazione,  disponendo
          le misure opportune di ripristino; nei casi in cui  intenda
          adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
          le  imprese  propongano  impegni  idonei  a  rimuovere   le
          contestazioni da essa avanzate,  puo'  rendere  obbligatori
          tali impegni per le  imprese  e  chiudere  il  procedimento
          senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
          se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
          gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle  parti  si
          rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in  circostanze
          straordinarie,  ove  ritenga  che  sussistano   motivi   di
          necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  la
          concorrenza  e  di  tutelare  gli  interessi  degli  utenti
          rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile,  puo'
          adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare; 
                g) valuta i reclami, le  istanze  e  le  segnalazioni
          presentati  dagli  utenti  e  dai  consumatori,  singoli  o
          associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi  e
          tariffari da  parte  dei  soggetti  esercenti  il  servizio
          sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle  sue
          competenze; 
                h) favorisce l'istituzione di  procedure  semplici  e
          poco onerose per la conciliazione e  la  risoluzione  delle
          controversie tra esercenti e utenti; 
                i) ferme restando le sanzioni previste  dalla  legge,
          da atti amministrativi e da clausole convenzionali,  irroga
          una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
          del  fatturato  dell'impresa  interessata   nei   casi   di
          inosservanza   dei   criteri   per    la    formazione    e
          l'aggiornamento di  tariffe,  canoni,  pedaggi,  diritti  e
          prezzi  sottoposti  a  controllo  amministrativo,  comunque
          denominati, di inosservanza dei criteri per la  separazione
          contabile e per la disaggregazione dei costi e  dei  ricavi
          pertinenti  alle  attivita'  di  servizio  pubblico  e   di
          violazione della disciplina relativa all'accesso alle  reti
          e alle infrastrutture  o  delle  condizioni  imposte  dalla
          stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli  ordini  e
          alle misure disposti; 
                l) applica  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
          qualora: 
                  1) i destinatari  di  una  richiesta  della  stessa
          Autorita' forniscano informazioni  inesatte,  fuorvianti  o
          incomplete,  ovvero  non  forniscano  le  informazioni  nel
          termine stabilito; 
                  2)  i  destinatari  di  un'ispezione  rifiutino  di
          fornire ovvero presentino in modo  incompleto  i  documenti
          aziendali, nonche' rifiutino di  fornire  o  forniscano  in
          modo  inesatto,  fuorviante  o  incompleto  i   chiarimenti
          richiesti; 
                m) nel caso di inottemperanza  agli  impegni  di  cui
          alla lettera f) applica una sanzione fino al 10  per  cento
          del fatturato dell'impresa interessata. 
              4. Restano ferme tutte le altre competenze  diverse  da
          quelle   disciplinate   nel   presente    articolo    delle
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
          indicati; in particolare, restano ferme  le  competenze  in
          materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito  dei
          rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori  delle
          infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
          di definizione  degli  ambiti  del  servizio  pubblico,  di
          tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
          enti  strumentali  che  hanno  competenze  in  materia   di
          sicurezza e standard tecnici  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
          avere  un  impatto  sulla  concorrenza  tra  operatori  del
          settore, sulle tariffe, sull'accesso  alle  infrastrutture,
          con   facolta'   da   parte   dell'Autorita'   di   fornire
          segnalazioni  e  pareri  circa   la   congruenza   con   la
          regolazione economica. Restano  altresi'  ferme  e  possono
          essere    contestualmente    esercitate    le    competenze
          dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
          legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti  legislativi  2
          agosto 2007,  n.  145  e  2  agosto  2007,  n.  146,  e  le
          competenze  dell'Autorita'  di  vigilanza   sui   contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
          163 e le  competenze  dell'Agenzia  per  le  infrastrutture
          stradali  e  autostradali  di  cui  all'articolo   36   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 
              5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni i
          provvedimenti di regolazione e riferisce  annualmente  alle
          Camere  evidenziando   lo   stato   della   disciplina   di
          liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
          regolazione approvata ai sensi del presente articolo  resta
          efficace fino a  quando  e'  sostituita  dalla  regolazione
          posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno  affidate
          le competenze previste dal presente articolo. 
              6. All'esercizio delle competenze di cui al comma  2  e
          alle attivita' di cui al  comma  3,  nonche'  all'esercizio
          delle altre competenze e alle  altre  attivita'  attribuite
          dalla legge, si provvede come segue: 
                a)    agli    oneri    derivanti     dall'istituzione
          dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite  massimo
          di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013  e  2,5  milioni  di
          euro per l'anno 2014, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2013,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
          Al fine di assicurare l'immediato avvio  dell'Autorita'  di
          regolazione  dei  trasporti,  l'Autorita'   garante   della
          concorrenza  e  del  mercato  anticipa,   nei   limiti   di
          stanziamento del proprio bilancio,  le  risorse  necessarie
          per la copertura  degli  oneri  derivanti  dall'istituzione
          dell'Autorita' di  regolazione  dei  trasporti  e  dal  suo
          funzionamento, nella misura di  1,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per  l'anno  2014.  Le
          somme  anticipate  sono  restituite  all'Autorita'  garante
          della concorrenza e del mercato a valere sulle  risorse  di
          cui  al  primo  periodo  della   presente   lettera.   Fino
          all'attivazione del contributo  di  cui  alla  lettera  b),
          l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato,
          nell'ambito delle predette risorse, assicura  all'Autorita'
          di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
          il necessario  supporto  operativo-logistico,  economico  e
          finanziario per lo svolgimento delle attivita'  strumentali
          all'implementazione    della    struttura     organizzativa
          dell'Autorita' di regolazione dei trasporti; 
                b) mediante un  contributo  versato  dagli  operatori
          economici operanti nel settore del trasporto e per i  quali
          l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
          essi operano, l'esercizio delle competenze o il  compimento
          delle  attivita'  previste  dalla  legge,  in  misura   non
          superiore  all'1  per   mille   del   fatturato   derivante
          dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
          esercizio, con la previsione di  soglie  di  esenzione  che
          tengano conto della dimensione del  fatturato.  Il  computo
          del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
          di contribuzione. Il contributo e' determinato  annualmente
          con atto  dell'Autorita',  sottoposto  ad  approvazione  da
          parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
          termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
          essere formulati rilievi cui l'Autorita'  si  conforma;  in
          assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato; 
                b-bis) ai sensi dell'articolo  2,  comma  29,  ultimo
          periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in  sede  di
          prima  attuazione  del   presente   articolo,   l'Autorita'
          provvede al reclutamento  del  personale  di  ruolo,  nella
          misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
          pianta organica,  determinata  in  ottanta  unita',  e  nei
          limiti  delle  risorse   disponibili,   mediante   apposita
          selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
          amministrazioni  in  possesso  delle   competenze   e   dei
          requisiti di professionalita' ed esperienza  richiesti  per
          l'espletamento delle singole funzioni e tale  da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
          personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza. A  seguito  del  versamento
          dei  contributi  di  cui  alla  lettera  b),  il   predetto
          personale  e'  immesso  nei  ruoli   dell'Autorita'   nella
          qualifica assunta in sede di selezione. 
              6-bis.  Nelle   more   dell'entrata   in   operativita'
          dell'Autorita',  determinata  con  propria   delibera,   le
          funzioni e le competenze attribuite alla  stessa  ai  sensi
          del presente articolo continuano  ad  essere  svolte  dalle
          amministrazioni  e  dagli  enti  pubblici  competenti   nei
          diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa  data
          l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari  (URSF)
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
          n. 211, istituito ai sensi  dell'articolo  37  del  decreto
          legislativo  8  luglio  2003,   n.   188,   e'   soppresso.
          Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti provvede alla riduzione della dotazione  organica
          del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia  in
          misura corrispondente agli uffici dirigenziali  di  livello
          generale  e  non  generale   soppressi.   Sono,   altresi',
          soppressi  gli  stanziamenti  di  bilancio  destinati  alle
          relative spese di funzionamento. 
              6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia
          e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione
          di contratti di programma nonche'  di  atti  convenzionali,
          con  particolare  riferimento   ai   profili   di   finanza
          pubblica.». 
              - La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita'  nella   pubblica   amministrazione),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13  novembre
          2012. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 7, della citata  legge
          6 novembre 2012, n. 190: 
              «Art.  1  (Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - (Omissis). 
              7. L'organo di indirizzo  individua,  di  norma  tra  i
          dirigenti di  ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della
          prevenzione   della   corruzione   e   della   trasparenza,
          disponendo le eventuali modifiche organizzative  necessarie
          per assicurare funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento
          dell'incarico con piena autonomia  ed  effettivita'.  Negli
          enti  locali,  il  Responsabile  della  prevenzione   della
          corruzione e della trasparenza e'  individuato,  di  norma,
          nel segretario o nel dirigente  apicale,  salva  diversa  e
          motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di  comuni,  puo'
          essere nominato un  unico  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  segnala
          all'organo di indirizzo  e  all'organismo  indipendente  di
          valutazione le disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle
          misure in materia di  prevenzione  della  corruzione  e  di
          trasparenza e indica agli uffici  competenti  all'esercizio
          dell'azione disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che
          non hanno attuato correttamente le  misure  in  materia  di
          prevenzione della corruzione e  di  trasparenza.  Eventuali
          misure discriminatorie, dirette o indirette, nei  confronti
          del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o
          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono
          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e
          intervenire nelle forme di cui al  comma  3,  articolo  15,
          decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013. 
              - Il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti
          per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni
          e per Expo 2015), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73
          del 28 marzo 2014, e' stato convertito, con  modificazioni,
          dalla  legge  23  maggio  2014,  n.  80,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2014. 
              - La legge  11  dicembre  2016,  n.  232  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2017-2019),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21  dicembre
          2016, S.O. n. 57. 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 613-615, della  citata
          legge 11 dicembre 2016, n. 232: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
              613.  Al  fine  di  realizzare  un   Piano   strategico
          nazionale della mobilita' sostenibile destinato al  rinnovo
          del parco degli autobus dei servizi di  trasporto  pubblico
          locale e regionale,  alla  promozione  e  al  miglioramento
          della qualita'  dell'aria  con  tecnologie  innovative,  in
          attuazione  degli  accordi  internazionali  nonche'   degli
          orientamenti e  della  normativa  dell'Unione  europea,  il
          Fondo di cui all'articolo 1,  comma  866,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di  200  milioni  di
          euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni dal  2020  al  2033.  Per  la  promozione  dello
          sviluppo e della diffusione  di  autobus  ad  alimentazione
          alternativa,  il  Fondo  puo'  essere  destinato  anche  al
          finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di
          supporto. Nell'ambito del  Piano  strategico  nazionale  e'
          previsto  un  programma  di   interventi   finalizzati   ad
          aumentare la competitivita' delle  imprese  produttrici  di
          beni e di servizi nella  filiera  dei  mezzi  di  trasporto
          pubblico  su  gomma  e  dei  sistemi  intelligenti  per  il
          trasporto,  attraverso  il   sostegno   agli   investimenti
          produttivi  finalizzati  alla   transizione   verso   forme
          produttive piu'  moderne  e  sostenibili,  con  particolare
          riferimento alla ricerca e allo sviluppo  di  modalita'  di
          alimentazione alternativa, per il quale e'  autorizzata  la
          spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50  milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. 
              (Omissis). 
              615. Con apposito decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
          economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, e' approvato entro il 30 giugno 2017  il  Piano
          strategico  nazionale  della  mobilita'  sostenibile.   Con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  da  emanare
          entro il 31 gennaio 2018, sono disciplinati gli  interventi
          di cui al comma 613, ultimo periodo,  in  coerenza  con  il
          Piano strategico nazionale. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto  legislativo  16  dicembre  2016,  n.  257
          (Disciplina di attuazione della  direttiva  2014/94/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  22  ottobre  2014,
          sulla   realizzazione   di   una   infrastruttura   per   i
          combustibili alternativi),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2017, S.O. n. 3. 
              - Si riporta l'articolo 3, comma 7, del citato  decreto
          legislativo 16 dicembre 2016, n. 257: 
              «Art. 3 (Disciplina  del  Quadro  Strategico  Nazionale
          (Attuazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 della
          direttiva 2014/94/UE)). - (Omissis). 
              7. A sostegno della realizzazione degli  obiettivi  del
          Quadro Strategico Nazionale nelle sue varie  articolazioni,
          sono adottate le seguenti misure: 
                a)   per   la   semplificazione    delle    procedure
          amministrative, come previste nel Titolo IV; 
                b) per  promuovere  la  diffusione  dei  combustibili
          alternativi, come previste nel Titolo V; 
                c)   che   possono   promuovere   la    realizzazione
          dell'infrastruttura  per  i  combustibili  alternativi  nei
          servizi di trasporto pubblico.  Con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, previo  parere  della
          Conferenza unificata, sono adottate le linee guida  per  la
          redazione dei piani urbani per la mobilita'  sostenibile  -
          PUMS - tenendo conto dei  principi  previsti  nel  presente
          decreto. 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.   98
          (Razionalizzazione dei processi di  gestione  dei  dati  di
          circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli  e
          rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai
          sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della  legge  7
          agosto  2015,  n.  124),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2017. 
              -  Il   decreto-legge   16   ottobre   2017,   n.   148
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
          indifferibili), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  242
          del   16   ottobre   2017,   e'   stato   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,  n.   172,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del  5  dicembre
          2017. 
              - Si riporta l'articolo 15-ter,  comma  4,  del  citato
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172: 
              «Art.  15-ter  (Interventi   per   la   tutela   e   il
          miglioramento della sicurezza ferroviaria e  marittima).  -
          (Omissis). 
              4. A decorrere dall'anno 2018 la Direzione generale per
          le investigazioni ferroviarie  e  marittime  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti provvede a  effettuare
          le investigazioni anche su: 
                a) gli incidenti sulle  reti  funzionalmente  isolate
          dal resto del sistema ferroviario e  adibite  unicamente  a
          servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonche'  gli
          incidenti che si verificano sui  sistemi  di  trasporto  ad
          impianti fissi, applicando i  criteri  e  le  procedure  di
          investigazione definiti al capo V del  decreto  legislativo
          10 agosto 2007, n 162; 
                b) gli incidenti nelle vie d'acqua interne nazionali,
          applicando i  criteri  e  le  procedure  di  investigazione
          stabiliti dal decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 165; 
                c) gli incidenti su tutti i sistemi di  trasporto  ad
          impianti fissi. 
              (Omissis).» 
              -  Si  riporta  l'articolo  12  del  decreto-legge   28
          febbraio 2018 n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di
          Genova,   la   sicurezza   della   rete   nazionale   delle
          infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
          e 2017, il lavoro e le  altre  emergenze)  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130: 
              «Art. 12 (Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). -
          1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia
          nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   e   delle
          infrastrutture  stradali  e  autostradali   (ANSFISA),   di
          seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  con   possibilita'   di
          articolazioni territoriali,  di  cui  una,  con  competenze
          riferite in particolare  ai  settori  delle  infrastrutture
          stradali e autostradali, avente  sede  a  Genova.  Fermi  i
          compiti, gli  obblighi  e  le  responsabilita'  degli  enti
          proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza,
          l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle  forme  e
          secondo le modalita' indicate nei commi da  3  a  5,  sulle
          condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e
          delle infrastrutture stradali e  autostradali.  Per  quanto
          non disciplinato dal presente  articolo  si  applicano  gli
          articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300. 
              2. A decorrere dalla data di cui al  comma  19,  quarto
          periodo,  l'Agenzia  nazionale  per  la   sicurezza   delle
          ferrovie  (ANSF)  di  cui  all'articolo   4   del   decreto
          legislativo  10  agosto  2007,  n.  162,  e'  soppressa   e
          l'esercizio   delle   relative   funzioni   e'   attribuito
          all'Agenzia, che succede a titolo  universale  in  tutti  i
          rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne  acquisisce
          le risorse umane, strumentali e finanziarie.  L'Agenzia  e'
          dotata   di   personalita'   giuridica   e   ha   autonomia
          regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa,
          contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti ha  poteri  di  indirizzo  e  vigilanza,  che
          esercita  secondo  le  modalita'  previste   nel   presente
          decreto. 
              3. Con riferimento al  settore  ferroviario,  l'Agenzia
          svolge i compiti e le funzioni, anche  di  regolamentazione
          tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi  recanti
          attuazione della direttiva  (UE)  2016/798  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza
          delle  ferrovie  e  della  direttiva  (UE)   2016/797   del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'11  maggio  2016
          relativa  all'interoperabilita'  del  sistema   ferroviario
          dell'Unione europea ed ha competenza per  l'intero  sistema
          ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi
          decreti.    Per    le    infrastrutture    transfrontaliere
          specializzate, i compiti di  autorita'  nazionale  preposta
          alla sicurezza di cui  al  Capo  IV  della  direttiva  (UE)
          2016/798 sono affidati, a seguito di apposite  convenzioni,
          all'Agenzia o all'Autorita' per  la  sicurezza  ferroviaria
          del Paese limitrofo. 
              4. Con riferimento alla sicurezza delle  infrastrutture
          stradali e autostradali, oltre all'esercizio delle funzioni
          gia' disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n.
          35 e fermi restando i  compiti  e  le  responsabilita'  dei
          soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli  altri
          soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle
          infrastrutture: 
                a) esercita l'attivita'  ispettiva  finalizzata  alla
          verifica della  corretta  organizzazione  dei  processi  di
          manutenzione da  parte  dei  gestori,  nonche'  l'attivita'
          ispettiva e di verifica a  campione  sulle  infrastrutture,
          obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure
          di   controllo   del   rischio   in   quanto   responsabili
          dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture; 
                b) promuove l'adozione da  parte  dei  gestori  delle
          reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione  della
          Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
          infrastrutture certificati  da  organismi  di  parte  terza
          riconosciuti dall'Agenzia; 
                c) sovraintende alle ispezioni di sicurezza  previste
          dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo  2011,  n.
          35 sulle  infrastrutture  stradali  e  autostradali,  anche
          compiendo  verifiche  sulle  attivita'  di  controllo  gia'
          svolte dai  gestori,  eventualmente  effettuando  ulteriori
          verifiche in sito; 
                d) propone al Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti l'adozione del piano nazionale per  l'adeguamento
          e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e  autostradali
          nazionali ai  fini  del  miglioramento  degli  standard  di
          sicurezza, da sviluppare anche attraverso  il  monitoraggio
          sullo  stato  di  conservazione  e  sulle   necessita'   di
          manutenzione  delle  infrastrutture  stesse.  Il  Piano  e'
          aggiornato ogni due anni e di esso  si  tiene  conto  nella
          redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione
          e di programmazione previsti dalla legislazione vigente; 
                e)   svolge   attivita'   di   studio,   ricerca    e
          sperimentazione   in    materia    di    sicurezza    delle
          infrastrutture stradali e autostradali. 
              4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del  decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,
          n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e
          i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e  2,  e  12  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2006,  n.  264,  al  fine  di
          garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle  strade
          appartenenti alla rete stradale transeuropea.  Le  funzioni
          ispettive e i poteri di  cui  al  periodo  precedente  sono
          esercitati dall'Agenzia anche per  garantire  la  sicurezza
          delle gallerie situate sulle strade non  appartenenti  alla
          rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   il
          Ministero dell'interno e con il Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto,  sono  definiti  i  requisiti  minimi  di
          sicurezza  delle  gallerie   situate   sulle   strade   non
          appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli  obblighi
          dei soggetti gestori e le  relative  sanzioni  in  caso  di
          inosservanza  delle  disposizioni  impartite  dall'Agenzia,
          nonche' i profili tariffari a carico  dei  gestori  stessi,
          determinati sulla base del costo effettivo del servizio. 
              4-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
          5  ottobre  2006,  n.  264,  le  parole:  «ed  effettua  le
          ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di  cui
          all'articolo 11» sono soppresse. 
              4-quater.  Sono  trasferite  all'Agenzia  le   funzioni
          ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di
          massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti
          fissi (USTIF) del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti ai sensi  dell'articolo  9,  commi  5  e  6,  del
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4
          agosto 2014,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014. A tal  fine
          l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti  per
          il rilascio dell'autorizzazione di  sicurezza  relativa  al
          sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura  e  dal
          materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 14
          e 15 del decreto legislativo 10 agosto  2007,  n.  162,  in
          quanto  applicabili.  Con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, da adottare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le
          modalita' per l'autorizzazione all'apertura  dell'esercizio
          dei  sistemi  di  trasporto  rapido  di  massa   di   nuova
          realizzazione,  tenendo  conto  delle  funzioni  attribuite
          all'Agenzia ai sensi del presente comma. 
              4-quinquies. All'articolo  15  della  legge  1°  agosto
          2002, n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
              «6-bis. A decorrere dal 1°  giugno  2019,  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti riferisce  annualmente
          alle competenti Commissioni  parlamentari  sull'attuazione,
          da parte dei concessionari autostradali,  degli  interventi
          di verifica e di messa in  sicurezza  delle  infrastrutture
          viarie oggetto di atti convenzionali.». 
              5. Ferme  restando  le  sanzioni  gia'  previste  dalla
          legge, da atti amministrativi e da clausole  convenzionali,
          l'inosservanza da  parte  dei  gestori  delle  prescrizioni
          adottate dall'Agenzia, nell'esercizio  delle  attivita'  di
          cui al comma 4, lettere a) e c), e' punita con le  sanzioni
          amministrative pecuniarie, anche progressive,  accertate  e
          irrogate dall'Agenzia secondo le  disposizioni  di  cui  al
          Capo I, Sezioni I e II, della legge 24  novembre  1981,  n.
          689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione  e'
          compresa tra euro 5.000 e euro 200.000  ed  e'  determinata
          anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei
          soggetti aventi natura  imprenditoriale  l'Agenzia  dispone
          l'applicazione di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino  al  dieci  per   cento   del   fatturato   realizzato
          nell'ultimo    esercizio    chiuso    anteriormente    alla
          contestazione della violazione.  In  caso  di  reiterazione
          delle violazioni,  l'Agenzia  puo'  applicare  un'ulteriore
          sanzione di importo fino  al  doppio  della  sanzione  gia'
          applicata entro gli stessi limiti previsti  per  la  prima.
          Qualora  il  comportamento  sanzionabile   possa   arrecare
          pregiudizio  alla  sicurezza  dell'infrastruttura  o  della
          circolazione  stradale  o  autostradale,   l'Agenzia   puo'
          imporre  al  gestore  l'adozione  di  misure   cautelative,
          limitative o interdittive, della circolazione  dei  veicoli
          sino alla cessazione delle condizioni che hanno  comportato
          l'applicazione  della  misura  stessa   e,   in   caso   di
          inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente
          per gli  enti  territoriali  e  i  soggetti  aventi  natura
          imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre
          per cento del fatturato sopra indicato. 
              6. Sono organi dell'Agenzia: 
                a)  il  direttore  dell'agenzia,  scelto  in  base  a
          criteri di alta professionalita', di capacita'  manageriale
          e di  qualificata  esperienza  nell'esercizio  di  funzioni
          attinenti al settore operativo dell'agenzia; 
                b) il comitato direttivo, composto da quattro  membri
          e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede; 
                c) il collegio dei revisori dei conti. 
              7. Il direttore e' nominato con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, ferma restando l'applicazione  dell'articolo
          19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
          L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile
          per una sola volta ed e' incompatibile con  altri  rapporti
          di lavoro  subordinato  e  con  qualsiasi  altra  attivita'
          professionale  privata  anche  occasionale.   Il   comitato
          direttivo e' nominato per la durata di tre anni con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti.  Meta'  dei
          componenti  sono  scelti  tra  i  dipendenti  di  pubbliche
          amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni  dotati
          di specifica competenza professionale attinente ai  settori
          nei quali  opera  l'agenzia.  I  restanti  componenti  sono
          scelti tra i  dirigenti  dell'agenzia  e  non  percepiscono
          alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento  dell'incarico
          nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei  conti
          e' composto dal presidente, da due membri effettivi  e  due
          supplenti  iscritti  al  registro  dei   revisori   legali,
          nominati con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti. I revisori  durano  in  carica  tre  anni  e
          possono essere confermati una sola volta. Il  collegio  dei
          revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo
          2403 del codice civile, in quanto applicabile. I componenti
          del  comitato  direttivo  non  possono  svolgere  attivita'
          professionale, ne' essere amministratori  o  dipendenti  di
          societa' o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia.
          I compensi dei  componenti  degli  organi  collegiali  sono
          stabiliti con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia
          delle finanze secondo i criteri e  parametri  previsti  per
          gli enti ed organismi pubblici e sono posti  a  carico  del
          bilancio dell'Agenzia. 
              8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato  dal  comitato
          direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al  comma
          10. Lo Statuto disciplina le  competenze  degli  organi  di
          direzione dell'Agenzia e reca principi generali  in  ordine
          alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. 
              9. Il regolamento di  amministrazione  dell'Agenzia  e'
          deliberato,  su  proposta  del  direttore,   dal   comitato
          direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti che lo approva, di concerto con i  Ministri
          per la pubblica amministrazione  e  dell'economia  e  delle
          finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso: 
              a)  disciplina  l'organizzazione  e  il   funzionamento
          dell'Agenzia, attraverso  la  previsione  di  due  distinte
          articolazioni competenti ad esercitare  rispettivamente  le
          funzioni gia' svolte  dall'ANSF  in  materia  di  sicurezza
          ferroviaria e le nuove competenze in materia  di  sicurezza
          delle infrastrutture  stradali  e  autostradali,  cui  sono
          preposte due posizioni di ufficio di  livello  dirigenziale
          generale; 
              b)  fissa  le  dotazioni  organiche   complessive   del
          personale  di  ruolo  dipendente  dall'Agenzia  nel  limite
          massimo di 569 unita', di cui 42  di  livello  dirigenziale
          non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale; 
              c) determina le procedure per l'accesso alla dirigenza,
          nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              10. Le deliberazioni del  comitato  direttivo  relative
          allo  statuto  e  ai  regolamenti   che   disciplinano   il
          funzionamento  dell'Agenzia  sono  approvate  dal  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i
          Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia  e
          delle  finanze.  L'approvazione  puo'  essere  negata   per
          ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei
          bilanci  e  dei  piani  pluriennali  di   investimento   si
          applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 9 novembre  1998,  n.  439.
          Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti
          a controllo ministeriale preventivo. 
              11. I dipendenti dell'ANSF a tempo  indeterminato  sono
          inquadrati  nel  ruolo   dell'Agenzia   e   mantengono   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al momento dell'inquadramento e in applicazione  di  quanto
          previsto dal contratto collettivo nazionale  di  lavoro  di
          cui al  comma  16.  Per  i  restanti  contratti  di  lavoro
          l'Agenzia  subentra  nella   titolarita'   dei   rispettivi
          rapporti, ivi  comprese  le  collaborazioni  in  corso  che
          restano in vigore sino a naturale scadenza. 
              12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui  al
          comma 4, in  aggiunta  all'intera  dotazione  organica  del
          personale   dell'ANSF,   e'   assegnato   all'Agenzia    un
          contingente  di  personale   di   250   unita',   destinato
          all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza  delle
          infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di
          uffici di livello dirigenziale non generale. 
              13.  Nell'organico  dell'Agenzia  sono   presenti   due
          posizioni di uffici di livello dirigenziale generale. 
              14.  In  fase  di  prima  attuazione  e  per  garantire
          l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per  lo  svolgimento
          delle  nuove  competenze  in  materia  di  sicurezza  delle
          infrastrutture    stradali     e     autostradali,     sino
          all'approvazione del regolamento di amministrazione di  cui
          al  comma  9,  l'Agenzia  provvede  al   reclutamento   del
          personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima
          di 61 unita', mediante apposita selezione  nell'ambito  del
          personale  dipendente  da  pubbliche  amministrazioni,  con
          esclusione   del    personale    docente    educativo    ed
          amministrativo   tecnico   ausiliario   delle   istituzioni
          scolastiche, in possesso delle competenze e  dei  requisiti
          di   professionalita'   ed   esperienza    richiesti    per
          l'espletamento delle singole funzioni, e tale da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. Per  tale  fase  il
          personale  selezionato  dall'Agenzia   e'   comandato   dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso  nel
          ruolo dell'Agenzia con la  qualifica  assunta  in  sede  di
          selezione e con il riconoscimento del trattamento economico
          equivalente a quello ricoperto nel precedente  rapporto  di
          lavoro  e,  se  piu'  favorevole,   il   mantenimento   del
          trattamento economico di  provenienza,  limitatamente  alle
          voci fisse e continuative,  mediante  assegno  ad  personam
          riassorbibile  e  non   rivalutabile   con   i   successivi
          miglioramenti  economici  a  qualsiasi  titolo  conseguiti.
          L'inquadramento  nei  ruoli  dell'Agenzia   del   personale
          proveniente dalle  pubbliche  amministrazioni  comporta  la
          riduzione,  in  misura  corrispondente,   della   dotazione
          organica   dell'amministrazione    di    provenienza    con
          contestuale   trasferimento    delle    relative    risorse
          finanziarie. 
              15. L'Agenzia e'  autorizzata  all'assunzione  a  tempo
          indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel
          corso dell'anno 2019 e di 134  unita'  di  personale  e  13
          dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree
          iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9. 
              16. Al  personale  e  alla  dirigenza  dell'Agenzia  si
          applicano le disposizioni del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di  lavoro
          del personale del comparto funzioni  centrali,  secondo  le
          tabelle retributive dell'ENAC. 
              17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle
          attivita' di  cui  al  presente  articolo,  all'Agenzia  e'
          garantito l'accesso a tutti i  dati  riguardanti  le  opere
          pubbliche della banca dati di cui all'articolo 13,  nonche'
          ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio  dinamico  per
          la sicurezza delle infrastrutture stradali  e  autostradali
          di cui all'articolo 14. Per le medesime finalita' di cui al
          primo periodo, gli  enti  proprietari  e  i  gestori  delle
          infrastrutture  stradali  e  autostradali  sono  tenuti   a
          garantire al personale autorizzato  dell'Agenzia  l'accesso
          incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle  sedi
          legali e  operative,  nonche'  a  tutta  la  documentazione
          pertinente. 
              18.  Agli  oneri  del   presente   articolo,   pari   a
          complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019,  e  22.300.000
          euro a  decorrere  dall'anno  2020  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 45. 
              19. In sede di  prima  applicazione,  entro  90  giorni
          dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di
          cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la  pubblica  amministrazione.  Fino  all'adozione  dei
          nuovi regolamenti continuano ad  applicarsi  i  regolamenti
          gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono  in
          carica fino alla nomina degli  organi  dell'Agenzia.  Nelle
          more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data  e'
          determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite  alla
          stessa ai sensi del presente articolo, ove gia'  esistenti,
          continuano ad essere svolte dalle amministrazioni  e  dagli
          enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. 
              20.  La  denominazione  "Agenzia   nazionale   per   la
          sicurezza delle ferrovie" e' sostituita,  ovunque  ricorre,
          dalla denominazione "Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza
          delle  ferrovie   e   delle   infrastrutture   stradali   e
          autostradali" (ANSFISA). 
              21. L'Agenzia si avvale del patrocinio  dell'Avvocatura
          dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui
          al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
              22.  Tutti  gli   atti   connessi   con   l'istituzione
          dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse. 
              23. L'articolo 4  del  decreto  legislativo  10  agosto
          2007, n. 162 e' abrogato.». 
              -  Il  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.   50
          (Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle
          ferrovie), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  134
          del 10 giugno 2019. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.   57
          "Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo
          e   del   Consiglio,   dell'11   maggio   2016,    relativa
          all'interoperabilita' del sistema  ferroviario  dell'Unione
          europea  (rifusione)",   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019. 
              -  Si  riporta  l'articolo  4,  comma  1,  del   citato
          decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132: 
              «Art. 4 (Istituzione della  Struttura  tecnica  per  il
          controllo interno del Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti). - 1. Al  fine  di  potenziare  il  sistema  dei
          controlli interni di cui al decreto legislativo  30  luglio
          1999, n. 286 in materia  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile e di controllo di gestione, e' istituita, fino al
          31 dicembre 2020, presso il Ministero delle  infrastrutture
          e dei  trasporti,  una  struttura  tecnica,  operante  alle
          dirette dipendenze  del  Ministro  e  denominata  Struttura
          tecnica  per  il  controllo  interno  del  Ministero  delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  retta  da  un  dirigente
          appartenente   esclusivamente   all'amministrazione   dello
          Stato. 
              (Omissis).». 
              - La legge  27  dicembre  2019,  n.  160  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2020-2022),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30  dicembre  2019,
          n. 304, S.O. n. 45. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 27  aprile
          2006,  n.  204  (Regolamento  di  riordino  del   Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici),  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2006. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   14
          dicembre  2018,  n.  152  (Regolamento  recante  norme  per
          l'attuazione del sistema telematico centrale della  nautica
          da diporto), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  27
          febbraio 2019, n. 49. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          11 febbraio 2014, n. 72 (Regolamento di organizzazione  del
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  ai  sensi
          dell'art.  2  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105
          dell'8 maggio 2014. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          30 settembre 2014 (Trasferimento del personale  proveniente
          dall'Ispettorato vigilanza concessionarie dell'ANAS  S.p.a.
          al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
          dell'art. 25 del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98 - Tabelle  di  equiparazione),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2015. 
              - Si riporta la tabella n. 2  del  citato  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2014: 
              "Tabella 2 
              Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti   -
          Dotazione organica complessiva 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              ". 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 31 maggio 2019, n. 226, e' consultabile sul sito: 
 
          https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-del-3
          1-maggio-2019-numero-226 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          30 dicembre 2019 (Ripartizione in capitoli delle Unita'  di
          voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello
          Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  per  il  triennio
          2020-2022), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  31
          dicembre 2019, n. 305, S.O., n. 46.